Le modalità di elezione del papa hanno subìto numerose trasformazioni nel corso dei secoli. Inizialmente veniva eletto dal popolo e dal clero romano. Alcuni vennero nominati dall’imperatore del Sacro Romano Impero, che si avvaleva di questa facoltà attraverso il Privilegium Othonis, un documento stipulato il 1º febbraio del 962 dall’imperatore Ottone I e del quale si avvalsero anche i suoi successori, fino a Enrico III. Nel caso di papa Fabiano, l’elezione avvenne allorché una colomba si posò sul suo capo. Questo venne considerato come un inequivocabile segno della designazione divina. Nella chiesa delle origini il Papa veniva eletto come tutti gli altri vescovi, con il concorso del clero e della comunità romana. Col passare degli anni la componente laica venne eliminata dall’elettorato attivo. Ciò nonostante l’influenza del potere temporale non venne meno, si pensi al fatto che la nomina del vicario di Pietro era ratificata con proprio placet dall’imperatore. Solo con il Decreto di Niccolò II del 1059 il clero e il popolo romano vengono definitivamente espulsi dal processo di elezione del Papa e l’elettorato attivo viene riservato ai cardinali-vescovi.
L’elezione del papa viene decisa dai cardinali riuniti in conclave (diritto risalente al 1059, stabilito con un sinodo in Laterano voluto da papa Niccolò II) tramite votazione segreta che richiede la maggioranza dei due terzi. Il conclave si riunisce non prima di quindici giorni e non oltre i venti dall’inizio della sede apostolica vacante[12]. I cardinali durante tutta la durata del conclave non possono avere alcun contatto con l’esterno. Per gli scrutini si tengono quattro votazioni al giorno e il loro esito è segnalato ai fedeli all’esterno con una fumata, nera se negativo, bianca se positivo. Qualsiasi maschio battezzato celibe, secondo il diritto canonico, cioè che non ha contratto un matrimonio cattolico, può essere eletto papa (sebbene l’elezione di un non vescovo sia avvenuta raramente) e se non ha ancora ricevuto gli ordini sacri gli vengono subito conferiti e viene consacrato vescovo. Le norme in vigore per la sede vacante, per lo svolgimento del conclave e per l’elezione del nuovo papa sono state promulgate nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis da papa Giovanni Paolo II nel 1996.
Benedetto XVI con un motu proprio del 26 giugno 2007 ha stabilito che la maggioranza necessaria all’elezione del papa sarà di due terzi dei votanti per tutti gli scrutini e che a partire dal tredicesimo giorno di conclave si debba procedere al ballottaggio, sempre mantenendo la maggioranza dei due terzi per la validità dell’elezione, tra i due cardinali più votati nell’ultimo scrutinio. Questi ultimi perdono il diritto di voto: è stata così abolita la norma stabilita da Giovanni Paolo II, che prevedeva una riduzione del quorum alla maggioranza assoluta dei votanti a partire dal trentaquattresimo scrutinio (o trentacinquesimo se si era votato anche il giorno di apertura del Conclave).