Archive for ‘diritto’

luglio 28, 2018

Il Far West che vorrebbe Salvini

Parlavamo più di un anno fa della assurda legge che modificava il concetto di legittima difesa. Quella legge parlava di un’ora in cui era possibile distinguere la legittima difesa a seconda dell’ora in cui veniva si verificava l’evento che avrebbe più o meno giustificato l’uso delle armi per difendersi da una eventuale aggressione. Già allora si parlò di fra west all’italiana.

Partiamo dalla disciplina codicistica. La norma di riferimento è l’art. 52 del codice penale.

Art. 52 codice penale. La legittima difesa

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Ma sembra che al Ministro della Malavita Salvini qesta norma non piaccia più ed ecco allora tre nuove proposte di riforma della legge. Vi sono tre proposte: uan di Forza Italia, una di occhi di bue Meloni ed una della Lega.

per Forza Italia la proposta è stata illustrata da Maria Stella Gelmini. L’art 52 del codice penale verrebbe modificato da due articoli di legge

Con la nuova  disposizione si riconosce “sempre il diritto di difesa a chi reagisce a una violazione di domicilio o al tentativo di violazione di domicilio realizzati: con violenze alle persone o sulle cose, con minaccia o con inganno. Il concetto di domicilio si estende anche all’ufficio, al negozio e all’impresa”. L’articolo due della proposta prevede che tutte le spese relative alle giustizia per colui che ha esercitato il diritto di difesa debbano essere a carico dello Stato. Dello stesso tono la proposta della Meloni che interviene, in più, sul luogo in cui viene commesso il fatto: “L’attuale previsione viene ampliata comprendendo anche le adiacenze di negozi, ufficio, impresa”.

La lega spiegala sua proposta affermando “La repressione e la prevenzione dei reati spettano allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l’impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. A tale scopo il codice penale prevede l’istituto della legittima difesa”. La proposta istituisce, “sulla falsariga di un’analoga previsione del codice penale francese”, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un’abitazione privata o presso un’attività commerciale. L’articolo 1 della proposta prevede una aggiunta all’articolo 52 del codice penale: “Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Famiglia Cristiana ha commentato duramente la presa di posizione del ministro della Malavita ed il Presidente della repubblica ha ammonito affermando che non dobbiamo trasformare le strade in un far west.

Come diceva Eduardo “adda passà a nuttata”

 

gennaio 28, 2015

La Regione Lombradia approca la legge antimoschee.

Con l’approvazione della legge anti-moschee la regione Lombardia conferma di essere governata da trogloditi. Non solo ma pericolosi fascisti che sul piano nazionale trovano una linea politica comune con quelli di Casa Pound. Altro che Syriza ci vorrebbe!

gennaio 3, 2015

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gennaio 24, 2012

Nel 2011 sono fallite mille aziende al mese.

Secondo i dati Cerved, nel 2011 in Italia è proseguita la crescita dei fallimenti di imprese, iniziata con la crisi: si è arrivati a quota 12.094 (+7,4% rispetto al 2010), il massimo da quando è stata riformata la disciplina.
Il gruppo specializzato nella valutazione del rischio di credito ha comunicato che dal 2009 per i fallimenti in tutta la Penisola si sono persi oltre 300 mila posti di lavoro.

dicembre 21, 2011

Banche. Cassazione: indicazioni di Banca d’Italia non sono fonte di diritto. No alla retroattività.

Confortante la sentenza n. 46669 della seconda sezione penale della Corte suprema di Cassazione che si è espressa su alcuni punti essenziali in fatto di usura bancaria.  Il   ‘decreto sviluppo’, convertito in legge lo scorso luglio,  che pur avendo introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura,  non ha effetto ”retroattivo’. Un punto fondamentale il ‘no’ alla retroattività, che chiarisce una volta per tutte che i vertici degli Istituti bancari in caso di denuncia da parte di imprese o privati che lamentano l’applicazione di interessi usurari, non possono giovarsi dell’effetto della norma introdotta. ”La portata dell’intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si e’ voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.

novembre 23, 2011

Permesso di soggiono a punti per gli immigrati.

Parte da marzo 2012 il c.d. permesso di soggiorno a punti.

E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2011, n. 263 il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 recante “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(che entra in vigore 120 giorni dalla data di pubblicazione).

Presentazione della domanda

L’accordo viene stipulato nel momento in cui il soggetto presenta la domanda del permesso di soggiorno; a tal punto vengono assegnati allo straniero 16 crediti (che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata).

Con l’accordo il soggetto straniero si impegna ad acquisire un adeguato ed idoneo livello di conoscenza della lingua italiana (equivalente al livello 2) e anche un buona conoscenza della vita nel territorio (ad esempio nel settore della sanità, della scuola, del lavoro ecc.).

Il citato accordo ha una durata biennale; e un mese prima della scadenza lo sportello unico per l’immigrazione deve avviare la verifica con invito allo straniero di presentare, entro il termine di 15 giorni, tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti.

In mancanza di ciò il soggetto può chiedere di farsi valutare mediante idoneo test a cura dello sportello unico per l’immigrazione.

L’accordo avrà efficacia nel momento in cui lo straniero otterrà un punteggio che sia superiore o comunque pari a 30 crediti.

Aumento o decurtazione dei crediti

I crediti vengono decurtati nella ipotesi in cui vi siano condanne penali (anche se non definitive) e sanzioni pecuniarie di almeno 10mila euro.

Gli stessi crediti potranno, invece, essere aumentati nel caso in cui vi siano partecipazioni a corsi, conseguimento di titoli di studio, sottoscrizione di acquisto di una casa, attività di volontariato.

Lo stato si impegna, entro il termine di un mese dall’accordo, ad assicurare la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e informazione sulla vita nel territorio italiano della durata di un giorno.

La mancata partecipazione comporterà un taglio di 15 crediti (dei 16 assegnati).

novembre 23, 2011

Moglie ha diritto all’assegno divorzile anche se percepisce stipendio e altro.

La ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da baby sitter e una pensione. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 24160, depositata il 17 novembre 2011) precisando che in tema di determinazione dell’assegno di divorzio il giudice non deve darne giustificazione con riferimento a tutti i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti ritenendolo sufficiente al fine di determinarne l’importo, implicitamente ritenendo la mancanza di elementi che possano indurre a una diversa determinazione. Nel caso preso in esame da Piazza Cavour una donna separata aveva chiesto l’assegnazione di un assegno per sé e per il figlio maggiorenne con lei convivente oltre all’assegnazione della casa coniugale. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda di divorzio, liquidando in favore della ex un assegno divorzile di euro 2.330,00 mensili revocando l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, stante la raggiunta indipendenza economica del figlio. La decisione veninva confermata sia in Corte di appello sia in Cassazione.