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gennaio 11, 2010

Elezioni regionali 2010: le regole del gioco.

 Delle 13 Regioni che andranno al voto a marzo, non tutte si sono dotate di una loro legge elettorale e alcune non hanno ancora adeguato i loro Statuti. Per quanto riguarda le Regioni che non hanno approvato il nuovo Statuto – cioè Basilicata e Veneto – il numero dei consiglieri che compongono il Consiglio regionale è rispettivamente di 30 e di 60 consiglieri, come previsto dall’art. 2 della legge n. 108 del 1968.

 Per quanto riguarda l’approvazione da parte dei Consigli regionali di una propria legge elettorale, la situazione è la seguente: hanno approvato una nuova legge la Calabria, la Campania, il Lazio, le Marche, la Puglia, la Toscana. L’Umbria sta discutendo una proposta di legge elettorale e il Lazio sta modificando la propria legge già vigente. Sulla legge elettorale Campana pende un giudizio di legittimità costituzionale. Il Piemonte ha approvato una legge regionale che modifica esclusivamente il procedimento di presentazione delle liste. Le restanti Regioni voteranno applicando la legge elettorale ancora vigente per le regioni a statuto ordinario.

 TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI

 Norme applicabili per l’elezione dei Consigli regionali della BASILICATA, dell’EMILIA ROMAGNA, della LIGURIA, della LOMBARDIA, del PIEMONTE (salvo che per le norme che regolano la presentazione delle liste), del VENETO:
Legge n. 108 del 1968 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale);
Legge n. 43 del 1995 (Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario);
– Art. 5 (disposizioni transitorie) della Legge costituzionale n. 1 del 1999 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni);
– la già citata Legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione);

 CALABRIA
Legge regionale n. 1 del 2005 (Norme per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale)

CAMPANIA
Legge regionale n. 4 del 2009 (Legge elettorale)

LAZIO
Legge regionale n. 2 del 2005 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) – attualmente in corso di modifica.

MARCHE
Legge regionale n. 27 del 2004 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale come modificata dalla Legge regionale n. 5 del 2005)

PIEMONTE
Legge regionale n. 21 del 2009 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali)

 PUGLIA
Legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

 TOSCANA
Legge regionale n. 25 del 2004 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale come modificata dalla Legge regionale n. 50 del 2009)

 UMBRIA
Legge regionale n. 2 del 2010 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

 Fonte: Ufficio Elettorale del Partito dei Comunisti Italiani