Il 41 Bis e il diritto alla tutela dello stato di salute del detenuto: il caso di Pasquale Condello!

Intervista di Antonella Ricciardi

Pasquale Condello, un tempo condannato per un coinvolgimento nella ‘ndrangheta, attualmente non  è più collegato alla devianza: da tempo, è più un paziente che un detenuto, la cui sofferenza psichiatrica, subentrata con la prigionia, è un dato incontrovertibile. Pasquale Condello, entrato sano in carcere, nel corso degli anni ha subito un tracollo dell’equilibrio mentale. Del resto, la percentuale di persone che avvertono disequilibri mentali, dopo anni di reiterazione del regime di 41 bis, non è bassa, e, pur con vari gradi di intensità, variabili da persona a persona, non deve lasciare indifferenti. Situazioni, quindi, tra le più difficili, nelle già dolenti comunità delle carceri; luoghi di massima sicurezza, ma dove è minima la possibilità di umanizzazione della pena. Sull’argomento si esprime così l’avvocata Federica Barbero, del foro di Novara, che, correttamente, cerca di approfondire la disponibilità di documentazione medica, in vista di una possibile collocazione differente per Pasquale Condello, che gli garantisca cure molto più adeguate al suo stato di salute. Le varie prigioni, pur avendo proprie direzioni sanitarie, non sempre possiedono al loro interno adeguati reparti sanitari, per situazioni più complicate. Lo stesso Pasquale Condello aveva iniziato a manifestare una profonda sofferenza psichiatrica già nel carcere di Parma, fornito di un centro clinico interno, che però non era riuscito a migliorarne la situazione. In tempi più recenti, si può ricordare che la direzione sanitaria di varie carceri aveva ottenuto la detenzione di persone, anche dai nomi più discussi in strutture esterne al carcere. Per questi detenuti le  condizioni di salute risultavano talmente delicate, da dovere essere gestite fuori dal carcere. E’ : è stato il caso, di Raffaele Cutolo, che, dichiarato non dimissibile,  pur nelle gravi restrinzioni del 41 bis, era però potuto essere meglio curato,  nell’ultimo periodo della sua vita, tra luglio 2020 e febbraio 2021 collocato in una struttura esterna: l’Ospedale Civile Maggiore di Parma, che è anche clinica universitaria. Tornando alla situazione di Pasquale Condello, persona ormai del tutto inerme ha diritto alla tutela della salute con adeguate misure di cura perché sono doveri di legalità e civiltà, per coloro che ne siano responsabili. La Corte Costituzionale,  si è più volte espressa contro l’automaticità della ostatività della carcerazione, in caso di non collaborazione con la giustizia: non sempre dovuta a sicura pericolosità sociale, ma a volte dovuta al volere evitare in modo più deciso vendette trasversali, oltre ad essere frutto di remore sulle delazioni. Nel 2019, infatti, la Corte Costituzionale  aveva aperto ai permessi premio, nell’aprile 2021 alla liberazione condizionale (cfr l’ordinanza n. 97 dell’11 maggio 2021 con cui la Corte  è intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell’art. 2 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.) Già in precedenza, c’erano comunque stati alcuni casi di benefici, per “collaborazione impossibile”: quando si conosceva troppo poco di determinate organizzazioni, e situazioni comunque impossibilitanti per tale situazione. Un clima quindi più equanime e disteso si sta diffondendo su queste scottanti tematiche: del resto, ministra della Giustizia è divenuta proprio Marta Cartabria, già presidente della Corte Costituzionale.  Una possibile collocazione detentiva esterna per Pasquale Condello è, comunque, qualcosa di minore  di un beneficio: semplicemente è richiesta di un fondamentale diritto costituzionale alla salute.

Ricciardi: “Le condizioni mentali di Pasquale Condello sono da un certo tempo allarmanti, addirittura in peggioramento, in un contesto di grave isolamento, che metterebbe a dura prova chiunque: può spiegare più specificamente quale sia la situazione e che gli ultimi, drammatici episodi?”

 Barbero: “Il signor Condello indubbiamente soffre di disturbi della personalità, probabilmente legati proprio al regime carcerario cui è costretto. Negli ultimi anni ha riferito al personale sanitario del carcere degli episodi di violenza fisica: in particolare ha più volte riferito di ricevere scosse elettromagnetiche e di avere il timore di esser avvelenato. Frutto di un proprio delirio probabilmente…”


Ricciardi: “Pasquale Condello ha bisogno di cure specialistiche, ma il carcere ha   possibilità d cure limitate; del resto, il carcere non è un ospedale…La difesa si sta muovendo per un possibile differimento della
pena? Ultimamente si sta parlando di più forme di detenzione non carceraria, in centri di cura per malati psichiatrici: le R.EM.S….”


 Barbero: “,Gli Istituti detentivi classici non godono del personale sanitario necessario per offrire ad ogni detenuto il giusto ed adeguato supporto medico o psicologico. Stiamo valutando la possibilità di richiedere un trasferimento in altro Istituto carcerario dotato di reparto sanitario o, nel caso, un differimento pena con contestuale applicazione di una misura di sicurezza. 

Ad oggi non possiamo però ancora dire come ci orienteremo, sono necessari esami clinici specifici per poter valutare quale sia la scelta più opportuna per la tutela della salute del signor Condello e per la contestuale tutela della sicurezza pubblica.”


Ricciardi: “ A prescindere da un possibile differimento della pena la stessa Direzione Sanitaria del carcere di Novara  ha delle responsabilità, e, in quanto misura di emergenza, ha il potere  di disporre collocazione in centro di cura esterno, nel momento in cui  non riesca più a gestire una situazione troppo grave: si sta muovendo  qualcosa in questo senso?

 Barbero: “No, al momento nulla di cui a nostra conoscenza. Su questo punto non ce la sentiamo neppure di entrare nel merito. Di fatto sono state tentate diverse visite psichiatriche a cui il più delle volte il detenuto ha però rifiutato di sottoporsi. Credo che anche il personale addetto stia comunque tentando di comprendere le problematiche di cui il Condello soffre.”

Ricciardi: “ Pasquale Condello è tuttora gravato dal 41 bis, ma il diritto  costituzionale alla salute è corretto venga prima di tutto: se anche il 41 bis rimanesse, una cura anche esterna deve essere una concreta
possibilità; inoltre, recentemente la Corte Costituzionale ha più volte aperto ad una carcerazione non automaticamente ostativa, anche in caso  di non collaborazione con la giustizia. Pensa che il clima più equo al  riguardo potrà portare maggiore serenità anche su questo caso? Tenendo presente che il differimento è anche meno di un beneficio, e nello  stesso tempo è qualcosa di più basilare…

Barbero: “Beh sicuramente.. certo è che il regime carcerario di cui all’art. 41bis O.P. è stato concepito per limitate tipologie di reato e che, sin dall’introduzione, è un argomento particolarmente dibattuto che lascia aperti miriadi di quesiti. Al proposito in merito all’ordinanza della Corte Costituzionale L’incompatibilità con la Costituzione deriva dal carattere assoluto della presunzione, che fa della collaborazione con la giustizia l’unica strada a disposizione dell’ergastolano per accedere alla valutazione della magistratura di sorveglianza da cui dipende la sua restituzione alla libertà. La Corte afferma, però, che spetti al Parlamento modificare questo aspetto della disciplina relativa all’”ergastolo ostativo”, posto che un intervento meramente demolitorio della Corte potrebbe produrre effetti disarmonici sul complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: