Il conflitto di attribuzione consiste in situazioni di contrasto tra organi dello Stato e tra Stato e Regioni e tra le Regioni, più precisamente, tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.
Il conflitto di attribuzione può essere positivo se i soggetti in conflitto affermano entrambi la propria competenza sulla materia, oppure negativo se entrambi i soggetti affermano la propria incompetenza.
Il conflitto può investire situazioni in corso, cioè già verificatesi, oppure può precedere il verificarsi di situazioni concrete, discutendosi così di situazioni future possibili nel verificarsi.
Sui conflitti di attribuzione (in base all’art. 37 della legge 87/1953) decide la Corte Costituzionale, anche se nel caso in cui il conflitto interessi anche un organo giurisdizionale la competenza della Corte Costituzionale è controversa.
La votazione di oggi però non sospenderà il processo in corso a Mialno contro Berlusconi perchè pur ritenendo la Camera dei deputati il reato di concussione contestato al premier (che è accusato anche di prostituzione minorile) di competenza ministeriale, la Consulta, cioè la Corte Costituzionale, si dovrebbe prima esprimere sull’ammissibilità del conflitto. E, qualora fosse dichiarato ammissibile, poi la Corte dovrebbe entrare nel merito della decisione.
In precedenti casi simili, però, i processi non si sono fermati né per attendere la decisione sull’ammissibilità, né durante l’attesa del giudizio di merito sul conflitto di attribuzione. Nel secondo caso il processo si arresterebbe in attesa della pronuncia sul merito, soltanto prima della sentenza.
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