Processo breve:una pagina di vergogna.

Il ddl sul ” processo breve ” passa al senato con 163 voti favorevoli, 130 contrari e 2 astenuti. Ora la norma passa all’esame della Camera dei deputati dove non dovrebberò esserci particolari problemi. E intanto scoppia la bagarre in aula dove senatori dell’IDV hanno innalzato cartelli con sopra scritte contro la norma, mentre davanti al senato è in corso un sit-in di protesta del ” popolo viola”.

Ecco le nuove norme sul Processo breve:

L’ultima versione del ddl approvato dal Senato e che ora passerà all’esame di Montecitorio prevede che la nuova norma sul processo breve si applichi a tutti i reati ma con diverse scansioni temporali, fino a un massimo di 6,5 anni per il primo grado per processi di mafia e terrorismo particolarmente complessi e con un elevato numero di imputati. Eliminate le esclusioni oggettive e soggettive dalla norma, e tutti i processi per reati commessi prima del 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o fino ai 10 anni di reclusione che non siano arrivati a conclusione del primo grado verranno di fatto chiusi senza sentenza.

Durata dei processi. La nuova legge, che si applica a tutte le tipologie di imputato, stabilisce che, per “violazione della durata ragionevole del processo”, il procedimento per i reati sotto i 10 anni, dal momento in cui il pm “esercita l’azione penale”, si estingue dopo 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo e un anno e 6 mesi per la cassazione (non più, dunque, 2+2+2 ma 3+2+1). In caso di annullamento della cassazione con rinvio al tribunale o in appello si prevede un anno per ogni grado di giudizio.

Tempi più lunghi per processi complessi
. Per i processi per reati con pena pari o superiore ai 10 anni, la norma prevede un tempo di 4 anni per il primo grado, 2 per l’appello e 1 per la cassazione. Per quanto riguarda i processi per reati di terrorismo e mafia, infine, i termini di durata salgono a 5 anni per il primo grado, 3 per il secondo e 2 anni per la Cassazione, con facoltà del giudice di prorogare questi termini fino a un terzo in più nel caso si tratti di procedimenti molto complessi e con elevato numero di imputati.

Processi estinti. La norma transitoria di applicazione del ddl stabilisce che il limite temporale di durata interviene per tutti quei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge relativa ai reati coperti dall’indulto puniti con pena pecuniara o detentiva inferiore ai 10 anni. In questo caso, il giudice applica la norma e pronuncia il non doversi procedere per estinzione del processo se sono decorsi 2 anni da quando il pm ha avviato l’azione penale e se non è stato definito ancora il primo grado di giudizio. Con questa norma, quindi, lo stralcio del processo Mills che vede imputato Berlusconi verrebbe immediatamente chiuso.

Reati contabili. Nei giudizi davanti alla corte dei conti il processo si estingue se, dall’atto di citazione, sono trascorsi più di 3 anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado. Un termine che scende a 2 anni in caso di appello.

Fonte la Repubblica

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